Legge di stabilità 2016: esenzione TASI per la prima casa ma niente Local Tax

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Previste esenzioni IMU per terreni agricoli e macchinari imbullonati.

Nel testo del DDL attualmente in discussione al Senato è stata confermata l'esenzione dal versamento della TASI per quanto riguarda la prima casa.

Saranno esentati dal versamento della TASI sia i proprietari che gli inquilini che posseggono o occupano immobili adibiti ad abitazione principale.

Nessun provvedimento invece per i cosiddetti 'immobili di lusso' (categorie A/1, A/8, A/9) per i quali si continuerà a pagare sia la TASI che l'IMU.

Tramonta così, almeno per il prossimo anno, l'ipotesi della riunificazione dei due tributi (IMU e TASI) in un'unica "local tax", come promesso alcuni mesi or sono e già annunciato nel 2014.

Per i proprietari di seconde case resteranno in piedi anche per il 2016 due tributi distinti, ciascuno con la propria aliquota, il proprio "codice tributo" e con moduli diversi per il versamento.

Ancora per un anno continueremo ad assistere alla giungla di aliquote che aveva caratterizzato il panorama della tassazione immobiliare, anche se limitato alle seconde case, con in più la maggiorazione dello 0,8 per mille che rimane in vigore anche per il 2016.

Tale maggiorazione infatti, che ricordiamo doveva essere provvisoria per il 2014, anno di introduzione della TASI, è stata confermata anche per il 2016 nei Comuni che l'hanno già deliberata nel 2015 (art. 4 comma 15). La pressione fiscale massima (IMU+TASI) per le seconde case e le abitazioni di lusso sarà quindi pari l'11,4 per mille (10,6 + 0,8).

 

Per quanto riguarda i cosiddetti "bene merce", ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, è previsto un regime di favore con un'aliquota TASI ridotta all' 1 per mille, aumentabile dai comuni fino al 2,5 per mille con possibilità di azzeramento.

 

Anticipato infine al 14 ottobre il termine ultimo per la trasmissione da parte dei Comuni delle delibere in materia di IMU e TASI.

 

Sul fronte IMU è prevista l'esenzione per i terreni agricoli nei seguenti casi:

a) terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Dlgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola (CD e IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione,

b) terreni agricoli ubicati nelle isole minori.

c) terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (già esenti in virtù dell'art. 1, c.4 del DL 4/2015).

E' confermata inoltre l’abolizione dell’IMU sui cosiddetti “imbullonati”, ossia i macchinari utilizzati dalle imprese, installati e “imbullonati” appunto ai capannoni o agli edifici adibiti alla produzione.

E' previsto inoltre un "recupero IRPEF" a fronte dell'esenzione IMU dei terreni agricoli in base al quale i redditi dominicali derivanti dai trerreni saranno considerati imponibili ai fini IRPEF.

 

Ribadiamo comunque che si tratta di un DDL non ancora approvato e, naturalmente, per avere un quadro completo e definitivo, dovremo attendere il completamento dell'iter parlamentare.

Pubblicato da: Redazione

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