Modello per la dichiarazione TASI degli enti non commerciali

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Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 giugno 2014.

Con decreto ministeriale del 26/06/2014 è stato approvato il Modello di dichiarazione TASI per gli enti non commerciali che può essere utilizzato anche ai fini IMU.

Ricordiamo che gli enti non commerciali sono entità che nello statuto hanno per oggetto lo svolgimento di attività non commerciali (vendita di beni e/o servizi).

In particolare, l’attività degli enti non commerciali è finalizzata al raggiungimento di obbiettivi di tipo assistenziale, culturale, religioso, politico, sportivo a livello dilettantistico, ecc. ecc.

 

I termini per la presentazione della dichiarazione sono:

- il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati che comportano una variazione dell'imposta dovuta.

- il 30 settembre 2014 per gli anni 2012 e 2013.

 

Scarica il modello e le relative istruzioni per la compilazione.

 


Testo del decreto:

Approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni. (14A05073)  (GU n.153 del 4-7-2014)



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'applicazione dell'imposta municipale propria all'anno 2012;
Visto l'art. 9, comma 8, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 il quale stabilisce che all'imposta municipale propria si applica l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili, in base al quale sono esenti "gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73,
comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili
posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222";
Visto l'art. 91-bis, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, il comma 3 il quale prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione e che, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze "sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonchè i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali";
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, con il quale è stata data attuazione al citato comma 3 dell'art. 91-bis del decreto legge n. 1 del 2012;
Visto l'art. 9, comma 6-ter, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale prescrive che "le disposizioni di attuazione del comma 3 dell'art. 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal comma 6 del presente articolo, sono quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200";
Visto l'art. 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale prevede che, ai fini dell'imposta municipale propria, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e che, con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012;
Visto il comma 12-ter del citato art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 in base al quale i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui
il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta;
Visto il comma 721 del citato art. 1 della legge n. 147 del 2013 in base al quale "il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge";
Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è istituita l'imposta unica comunale che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale dispone che si applica al tributo per i servizi indivisibili anche l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992 per il quale "resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni";
Visto l'art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in base al quale le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto, pertanto, che gli enti non commerciali devono presentare un'unica dichiarazione sia per l'imposta municipale propria sia per il tributo per i servizi indivisibili;
Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:



Art. 1
Approvazione del modello di dichiarazione

1. È approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili da utilizzare, a decorrere dall'anno di imposta 2012, ai sensi dell'art. 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

 

Art. 2
Struttura del modello di dichiarazione

1. Il modello è formato da 3 fogli, larghi cm 21 e alti cm 30, con due facciate. La prima facciata è riservata all'indicazione, oltre che del comune destinatario della dichiarazione, dei dati identificativi del contribuente e del rappresentante firmatario della dichiarazione nonchè dei dati relativi all'impegno alla presentazione telematica; la seconda relativa alla descrizione degli immobili totalmente imponibili, la terza e la quarta dedicate agli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti. In particolare, per quanto riguarda gli immobili parzialmente imponibili, sono indicati sulla base del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, i criteri per determinare per ciascun immobile la percentuale di imponibilità in ragione dello svolgimento nello stesso dell'attività con modalità commerciali, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili, con riferimento distintamente all'attività didattica e alle altre attività di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'ultimo foglio contiene i dati relativi alla determinazione dell'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili nonchè all'esposizione dei dati relativi a compensazioni e rimborsi per entrambi i tributi.
2. Il modello è su fondo bianco, con caratteri in colore nero, ad eccezione della dicitura "IMU/TASI ENC imposta municipale propria Tributo per i servizi indivisibili dichiarazione per l'anno 20_ _ periodo d'imposta 20_ _" che è in colore pantone 248 U.


Art. 3
Presentazione della dichiarazione

1. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nel modello di cui all'art. 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

 

Art. 4
Caratteristiche tecniche per la stampa del modello di dichiarazione

1. Il modello di dichiarazione IMU deve presentare i seguenti requisiti:
a) stampa realizzata con le caratteristiche ed il colore previsti per il modello di cui all'art. 1 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;
b) conformità di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
2. Le dimensioni per il formato a pagina singola possono variare entro i seguenti limiti:
a) larghezza minima: cm 19,5 - massima cm 21,5;
b) altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.
3. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile possono variare entro i seguenti limiti:
a) larghezza minima: cm 35 - massima cm 42;
b) altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.
4. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

 

Art. 5
Termini per la presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. La dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2014

Il Ministro: Padoan

 

Scarica il modello e le relative istruzioni per la compilazione.

Pubblicato da: Redazione

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