TASI e riduzione del 50% per immobili in comodato: il Ministero chiarisce

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Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato la risoluzione n. 3946 del 17/02/2016 nella quale spiega le condizioni per poter usufruire della riduzione del 50% sulla TASI in caso di immobile concesso in comodato ai familiari.

Com'è noto l’art. 1, comma 10, della legge di stabilità 2016) ha introdotto nel comma 3 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 la riduzione del 50 per cento della base imponibile della TASI gli immobili concessi in comodato (dal "comodante") ai parenti in linea retta entro il primo grado, ossia genitori e figli, che le utilizzano come abitazione principale.

L'agevolazione non si applica alle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso).

 

Riassumiamo le condizioni per poter usufruire dell'agevolazione:

1) il contratto deve essere registrato;

2) il comodante deve possedere un solo immobile in Italia;

3) il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Da notare inoltre che il comodante può usufruire dell'agevolazione anche se, oltre all'immobile concesso in comodato, possiede nello stesso comune un altro immobile utilizzato come propria abitazione principale.

E' il caso tipico di un genitore proprietario di due appartamenti ubicati nello stesso Comune, dove il primo appartamento è la sua "prima casa" ed il secondo è concesso in comodato al figlio. Il secondo appartamento, figurando come "seconda casa" è soggetta al versamento della TASI, ma potrà beneficiare della riduzione del 50% della base imponibile purché siano rispettate le condizioni sopra descritte e non si tratti di un immobile di lusso.

Nella risoluzione il Ministero ha chiarito alcuni dubbi interpretativi.

Sul punto 2) non era chiaro se il "possedere un solo immobile" riguardasse qualsiasi immobile o no. Il Ministero ha chiarito che la norma vada riferita ai soli immobili ad uso abitativo e pertanto il possesso di un altro immobile, che non sia destinato a uso abitativo (ad es. un terreno o un capannone industruale), non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione.

Idem per le pertinenze, in quanto le stesse non possono considerarsi immobili ad uso abitativo.

Nella risoluzione il Ministero fornisce anche alcuni utili esempi di applicazione dell'agevolazione per quei casi che potrebbero verificarsi con maggior frequenza.

Ad esempio nel caso di due coniugi che possiedono in comproprietà al 50% un immobile concesso in comodato al figlio e il marito possiede un altro immobile ad uso abitativo in un comune diverso da quello del primo immobile, l’agevolazione spetta solo alla moglie per la quota in suo possesso, sempreché siano valide per la moglie i requisito sopra elencati.

Sempre nell'ipotesi di un immobile in comproprietà fra i coniugi concesso questa volta in comodato ai genitori di uno di essi, l’agevolazione spetta solo al figlio, sempre in relazione alla quota di possesso.

Altro esempio: un soggetto che possiede due immobili ad uso abitativo di cui uno in comproprietà in un comune diverso da quello in cui è ubicato l'altro, posseduto al 100% e concesso in comodato, l'agevolazione non si può applicare perché in questo caso il soggetto è proprietario di più immobili nel territorio italiano.

 

NOTA: a breve aggiorneremo il calcolatore per tener conto di questa nuova agevolazione.

 

Scarica la risoluzione del MEF

Pubblicato da: Redazione

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