Come si calcola la TASI

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La base imponibile

Come per ogni imposta è necessario prima di tutto determinare quella che viene definita la "base imponibile", ovvero il valore su cui applicare l'aliquota prevista.

Per quanto riguarda la TASI, la base imponibile è quella per il calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) come disciplinato dall' articolo 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Questo significa che le rendite catastali ed i relativi coefficienti moltiplicatori sono gli stessi utilizzati per determinare la base imponibile dell'IMU, mentre quello che naturalmente cambia è l'aliquota, come descritto qui di seguito.

Si ritiene inoltre che ai fini della determinazione della TASI, in assenza di specifiche disposizioni di legge o circolari ministeriali, tutte le modalità di calcolo della base imponibile nei casi particolari (ad esempio più titolari, occupazione inferiore a 12 mesi, condizione di inagibilità ecc.) siano le stesse previste per l'IMU.

L'aliquota della TASI in generale

L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.

Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

Il Comune può stabilire un'aliquota diversa tenendo presente il vincolo in base al quale quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alle diverse tipologie di immobile (ad esempio il 6 per mille per la prima casa ed il 10,6 per mille per la seconde casa).

Come accadeva per l'IMU, anche nel caso della TASI, in assenza di una delibera comunale che stabilisca l'aliquota TASI di utilizzare, si utilizza quella base.

NOTA: l' applicazione di calcolo tiene conto di questo vincolo controllando sempre l'aliquota inserita. 

Limiti alll'aliquota

Il legislatore ha imposto un tetto massimo all'aliquota della TASI che non può comunque superare il 2,5 per mille.

Nel 2014 la legge di stabilità ha previsto che tale limite potesse essere superato per un valore complessivamente non superiore allo 0,8 per mille.

Tale possibilità per i Comuni è stata prorogata anche per gli anni successivi.

Questo significa che di fatto l'aliquota massima della TASI può raggiungere anche il 3,3 per mille.

Il superamento dei limiti fino allo 0,8 per mille è consentito a condizione che il Comune preveda, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinati con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili. 

Ripartizione tra proprietario e inquilino

Il comma 681 della legge di stabilità stabilisce come ripartire la TASI nel caso in cui l'immobile sia occupato o utilizzato da un soggetto che non abbia su di esso un diritto di proprietà, usufrutto o altro diritto "reale".

L'occupante versa la TASI in percentuale su quella calcolata con l' aliquota stabilita dal Comune (o quella base), percentuale che può variare tra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuto. La parte rimanente è a carico del proprietario o più in generale del titolare del diritto reale sull'immobile.

Il D.L. n. 88/2014 ha stabilito che se il Comune non stabilisce la percentuale di ripartizione, per l'inquilino o l'occupante si applica la percentuale minima del 10 per cento.

Nota 1: Dal 2016 la TASI non è più dovuta dai proprietari e dagli inqulini che detengono/occupano un immobile in locazione (o comodato) a titolo di abitazione principale (prima casa). Il versamento rimane invece per entrambi i soggetti nel caso delle cosiddette "abitazioni di lusso" appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9.

Nota 2: Il proprietario che affitta come prima casa un suo immobile, deve continuare a versare la propria quota di TASI in quanto per lui l'immobile risulta una "seconda casa".

 

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