In Gazzetta il decreto TASI con le scadenze 2014

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Prima rata il 16 ottobre per i Comuni inadempienti oppure unica soluzione il 16 dicembre con l'aliquota base. Per gli inquilini confermato il 10% se il Comune non delibera la percentuale di ripartizione. Dal 2015 bollettini prestampati, eventualmente su richiesta del contribuente.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10/06/2014 il D.L. n. 88 del 9/6/2014 contenente le disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata della TASI.

Il decreto, che arriva "in zona cesarini" vista l'imminente scadenza di giugno che per molti si aggiunge a quella dell'IMU, conferma le anticipazioni dei giorni scorsi, raccolte nelle FAQ del Ministero dell'Economia che abbiamo pubblicato in questo articolo, e fissa al 16 ottobre la scadenza della prima rata per i comuni che non hanno deliberato le aliquote in materia di TASI o non hanno comunicato entro il 23 maggio le loro deliberazioni in via telematica.

Per i Comuni “in regola” la prima rata resta quella del 16 giugno.

Il decreto stabilisce inoltre che nei Comuni che alla data del 16 settembre 2014 non avranno ancora inviato le delibere, sempre per via telematica, la TASI si pagherà in un' unica soluzione entro il 16 dicembre applicando l' aliquota base dell' 1 per mille.

Resta valida anche in quest'ultimo caso la regola in base alla quale la somma di TASI e IMU non può superare l'aliquota massima stabilita per le varie tipologie di immobili ma se il Comune non delibera l'aliquota TASI entro settembre allora non si applica la tolleranza al rialzo dello 0,8 per mille prevista in via eccezionale per il 2014.

Sulla ripartizione della TASI tra proprietario e inquilino il decreto riempie un evidente vuoto normativo e stabilisce nel 10% la percentuale della TASI a carico dell'inquilino se il Comune non ha deciso nulla in merito alla ripartizione che, ricordiamo, può variare dal 10% al 30%.

Questo vale anche se il Comune ha deliberato l'aliquota TASI ma non la percentuale di ripartizione.

Per quanto riguarda il versamento della TASI, per il 2014 i contribuenti dovranno compilare autonomamente i modelli di pagamento mentre a partire dal 2015 il decreto obbliga i Comuni ad agevolare le operazioni di pagamento inviando i modelli precompilati su richiesta dei contribuenti opure inviando li autonomamente.

 

 

Ecco il testo del decreto

 

Decreto-legge del 9 giugno 2014 n. 88

 

Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2014

 

In vigore dal 10 giugno 2014

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni in materia di TASI, al fine di assicurare certezza in ordine al versamento della prima rata nell'anno 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno;

 

EMANA

il seguente decreto-legge

 

Articolo 1

Art. 1 Disposizioni in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014

1. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non puo' essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, e' pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarieta' comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarieta' comunale nel medesimo anno.".

 

Articolo 2

Art. 2 Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Pubblicato da: Redazione

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