Come e quando si versa la TASI

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Come si versa la TASI

Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

E' prevista la possibilità di versare la TASI anche tramite modello F24 e a questo proposito ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i nuovi codici tributo per la TASI.

Inoltre, con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. 

Le scadenze

Le scadenze della TASI sono quelle previste dall'articolo 9, comma 3, del DLGS n. 23 del 14/3/2011, (introduzione dll'IMU), che stabilisce quanto segue:

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta  dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo,  scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà  del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

NOTA: Per il 2014 vige una norma transitoria che stabilisce scadenze diverse in base al fatto che i Comuni abbiano inviato o meno le delibere entro determinate date (v. sotto).

Per inciso precisiamo che le scadenze di pagamento della TARI, la tassa sui rifiuti, sono stabilite dal Comune che deve comunque prevedere almeno due rate semestrali, anche differenziate rispetto a quelle della TASI. 

Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell'anno precedente.

Il versamento della seconda rata, la rata di saldo, dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del DLGS 28/1998, n. 360 entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta.

A tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonchè dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

 

Norma transitoria per il 2014 attualmente in vigore

Sulla falsa riga di quanto era accaduto in seguito all'introduzione dell'IMU, è probabile che per il 2014 non tutti i Comuni siano in grado di deliberare le aliquote per la TASI e pertanto il comma 688 della legge di stabilità 2014, modificato dal D.L. 16/2014 e dal D.L. n. 88/2014 stabilisce che per tutte le tipologie di immobili soggette alla TASI:

1) Per i Comuni “in regola”, ovvero quelli che hanno comunicato entro il 23 maggio le loro deliberazioni in via telematica, la scadenza della prima rata è il 16 giugno 2014 e la seconda il 16 dicembre 2014.

2) Per i comuni che entro il 16 settembre 2014 hanno inviato le delibere in materia di TASI, la scadenza della prima rata è fissata al 16 ottobre e quella della seconda rata sempre il 16 dicembre.

3) Per i Comuni che alla data del 16 settembre 2014 non avranno ancora inviato le delibere, sempre per via telematica, la TASI si pagherà in un'unica soluzione entro il 16 dicembre applicando l' aliquota base dell' 1 per mille.

 

AGGIORNAMENTO SCADENZE 2014:

Segui gli ultimi aggiornamenti.

 

Norma transitoria per il 2014 NON PIU' IN VIGORE perché modificata dal D.L. n. 88/2014

Quello che segue è il contenuto originario della norma che è stata modificata dall'art. 1 del D.L. 88/2014 e non è più in vigore.

- per la prima casa:

il versamento dell'imposta è effettuato in un' unica rata entro il 16 dicembre 2014 se il Comune non comunica la nuova aliquota entro il 31 maggio (o in via telematica entro il 23 maggio). Viceversa, se il Comune provvede a stabilire una propria aliquota entro tale termine, la TASI si versa in due rate: 16 giugno e 16 dicembre 2014.

- per gli altri immobili:

la prima rata è calcolata con l' aliquota base se il Comune non delibera una diversa aliquota; la rata di saldo della TASI si calcola invece come conguaglio rispetto alla prima, tenendo conto dell'aliquota stabilita dal Comune che in ogni caso deve rispettare le modalità e i termini generali per l'invio delle delibere (28 ottobre 2014 e 21 ottobre per l'invio telematico).

 

Arrotondamenti

L'arrotondamento per i calcoli dell'IMU va effettuato al centesimo di euro.

In pratica si arrotonda alla seconda cifra decimale immediatamente inferiore se la terza cifra decimale va da 0 a 4 ed alla seconda cifra decimale immediatamente superiore se la terza va da 5 a 9.

Esempio: 1100,364 diventa 1100,36 mentre 1100,365 diventa 1100,37.

L'arrotondamento al centesimo di euro si applica in tutte le operazioni che concorrono a determinare la TASI, quali ad esempio il calcolo della base imponibile (rendita catastale rivalutata al 5% moltiplicata per il coefficiente), la ripartizione dell''imposta in base alla quota di proprietà o ai mesi di possesso oppure la suddivisione dell'importo in due rate.

Qando però si inserisce l'importo nel modello di versamento (modello F24) bisogna ricordarsi di arrotondare all'euro superiore o inferiore in quanto si tratta di un tributo locale.

In presenza di più immobili per i quali può essere effettuato un unico versamento TASI si procede come segue:

- si calcola prima di tutto la TASI per tutti gli immobili arrotondando al centesimo di euro.

- si sommano i valori da inserire nel modello di versamento e solo dopo si arrotonda all'euro superiore.

 

 

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