MEF: chiarimenti sulla maggiorazione TASI dello 0,8 per mille

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Ministero dell’Economia e delle Finanze. Circolare n. 2/DF del 29 luglio 2014. Chiarimenti sulla maggiorazione TASI.

Come spesso accade con le norme in materia fiscale, il testo di legge non sempre è comprensibile per tutti e, ovviamente, manca di quelle esemplificazioni pratiche che permetterebbero di chiarire molti dei dubbi che assillano i contribuenti e in molti casi anche gli "addetti ai lavori".

Ecco quindi che (finalmente) è intervenuto il dipartimento delle finanze del MEF con la circolare 2/DF che chiarisce in via definitiva come applicare la norma della legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 677) che per quest’anno consente ai Comuni di superare dello 0,8 per mille i limiti imposti dalla stessa finanziaria sulle aliquote massime relative sia alla TASI che alla somma IMU + TASI.

Naturalmente questo chiarimento serve più ai Comuni che ai cittadini, in quanto riguarda la determinazione delle aliquote IMU e TASI, ma riteniamo utile pubblicare questa circolare a beneficio di coloro che desiderano approfondire l’argomento.

 

Vediamo in dettaglio il chiarimento del Ministero.

 

Quadro normativo di riferimento:

Il comma 677 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014 prevede che il comune può determinare l’aliquota della TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

L’art. 1, comma 1, lett. a), del D. L. n. 16 del 2014, ha aggiunto a detto comma, al fine di assicurare un maggior spazio finanziario, un’ulteriore disposizione la quale stabilisce che, per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dallo stesso art. 13 del citato D. L. n. 201 del 2011.

 

I limiti che possono essere superati

E’ opportuno ribadire che i limiti in questione consistono:

1.) nella somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile (d’ora in avanti indicato con: “primo limite”), che non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Le altre minori aliquote devono essere riferite al 6 per mille fissato per l’abitazione principale - che è stata esclusa dall’IMU solo a partire dal 2014, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - nonché al 2 per mille relativo ai fabbricati rurali ad uso strumentale. Con riferimento ai fabbricati rurali strumentali, si deve, però, precisare che il limite in questione è in realtà pari all’1 per mille, poiché detti immobili, da un lato sono esclusi dall’IMU, a norma del comma 708 e dall’altro sono assoggettati ad un’aliquota TASI che, ai sensi del comma 678, non può comunque superare l’1 per mille. A questo proposito, si deve aggiungere che la formulazione di quest’ultima norma, la quale prevede che l’aliquota della TASI non possa comunque superare l’1 per mille, porta a concludere che non possa essere neppure applicata la maggiorazione dello 0,8 per mille;

2.) nell’aliquota TASI massima per il 2014 che non può eccedere il 2,5 per mille (d’ora in avanti indicato con: “secondo limite”).

 

Pertanto, la maggiorazione deve essere riferita ai due limiti appena esposti e non deve superare complessivamente la misura dello 0,8 per mille.

In altre parole, il comune può decidere di utilizzare l’intera maggiorazione per aumentare uno dei due limiti o, invece, può distribuire lo 0,8 per mille tra i due limiti.

 

Nel primo caso, occorre distinguere due ipotesi:

1) se il comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il primo limite e porta, quindi, la somma IMU+TASI a 11,4 per mille per gli altri immobili e a 6,8 per mille l’abitazione principale, non potrà fissare un’aliquota TASI superiore al 2,5 per mille;

2) se, invece, il comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il secondo limite, portando quindi l’aliquota TASI al 3,3 per mille, la somma IMU+TASI non potrà superare il 10,6 per mille per gli altri immobili e il 6 per mille l’abitazione principale.

Nel secondo caso, vale a dire quello in cui il comune distribuisca la maggiorazione tra i due limiti, si può ipotizzare che lo stesso comune aumenti:

- dello 0,4 per mille, il primo limite del 10,6 per mille, portando quindi la somma IMU+TASI all’11 per mille per gli altri immobili e al 6,4 per mille per l’abitazione principale;

- del restante 0,4 per mille il secondo limite del 2,5 per mille, arrivando quindi ad aumentare l’aliquota TASI al massimo al 2,9 per mille.

 

Il rispetto dei due limiti incrementati, come appena illustrato nei due casi precedenti, dovrà essere verificato con riferimento a tutte le fattispecie oggetto della deliberazione comunale, in modo che gli stessi non vengano superati per nessuna di esse.

 

La circolare prosegue infine con alcuni esempi di applicazione corretta e errata della norma illustrando le motivazioni e prospettando anche possibili correttivi.

 

Scarica la circolare completa.

Pubblicato da: Redazione

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