TASI: le novità 2016

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Aggiornate le applicazioni di calcolo.

In sintesi le novità sulla TASI previste dalla legge di stabilità 2016 e le modifiche introdotte nelle nostre applicazioni di calcolo.

Com'è noto, la legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha introdotto diverse novità in materia di imposta sulla casa con particolare riguardo a TASI e IMU.

Vediamo in sintesi di cosa si tratta.

Esenzione TASI per la prima casa

A partire dal 2016 le abitazioni adibite a prima casa (abitazione principale) sono esenti anche dal versamento della TASI.

Il requisito per essere considerato abitazione principale è lo stesso degli anni passati, vale a dire residenza anagrafica del possessore (o dell'utilizzatore in caso di comodato) e del suo nucleo familiare.

Poiché per la TASI era prevista una quota a carico dell'occupante, se quest'ultimo utilizza l'immobile come abitazione principale beneficia ugualmente dell'esenzione “prima casa”. In questo caso il proprietario (o il comodante) dovrà versare la quota parte come stabilito dal Comune per il 2015. In mancanza di delibera relativa alla ripartizione tra possessore e utilizzatore si utilizzata la percentuale del 90%.

L'esenzione non si applica agli immobili di lusso appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

Ne consegue che anche l'inquilino (o il comodatario) di un immobile appartenente a queste categorie è tenuto al versamento della propria quota di TASI.

Riduzione per immobili in comodato a familiari entro il primo grado

Per le unità immobiliari concesse in comodato come prima casa a figli e genitori (sono i parenti entro il primo grado) è prevista una riduzione del 50% della base imponibile.

Anche in questo caso l'agevolazione non vale per gli immobili di lusso.

Vi sono inoltre alcune condizioni da rispettare per beneficiare della riduzione, come chiarito anche nella risoluzione ministeriale di febbraio:

1) il contratto deve essere registrato;

2) il comodante (colui che concede l'immobile in comodato) deve possedere un solo immobile in Italia. Si considerano solo gli immobili ad uso abitativo e non, ad esempio, pertinenze, terreni, uffici o altri immobili;

3) il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Ricordiamo che la registrazione del contratto di comodato è soggetta, oltre all’imposta di bollo, anche all'imposta di registro di 200 euro. La registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell'atto.

Riduzione per immobili locati a canone concordato

Per tutti gli immobili concessi in locazione con contratto a canone concordato (L.431/1998) è prevista una riduzione dell'imposta al 75%. In altre parole si paga il 25% in meno.

Aliquota per immobili destinati alla vendita

Per gli immobili edificati dall'impresa costruttrice e destinati alla vendita è prevista un'aliquota ridotta dell' 1 per mille perché non siano affittati.

I Comuni possono innalzare l'aliquota fino al 2,5 per mille oppure azzerarla del tutto.

 

Nessuna modifica invece per quanto riguarda aliquote e versamenti:

Aliquote

Per il 2016 sono confermate le aliquote del 2015 con le eventuali maggiorazioni applicate dai Comuni.

Si tratta di un 0,8 per mille in più che il comune può applicare all'aliquota base.

Tale possibilità era stata prevista per il 2014 ma è stata prorogata anche per gli anni successivi. 

Scadenze

Rimangono le stesse dell'anno scorso: 16 giugno e 16 dicembre.

 

Applicazioni di calcolo.

Per recepire la nuova normativa abbiamo aggiornato le applicazioni di calcolo aggiungendo alcuni nuovi parametri da inserire che riassumiamo brevemente:

Stato Immobile:

Indica se l'immobile è libero, affittato, concesso in comodato o in leasing.

Come Prima casa:

In caso di affitto o comodato bisogna indicare se l'immobile è adibito dall'occupante come prima casa.

Canone Concordato:

Se l'immobile è concesso in locazione si deve indicare se il contratto è stipulato a canone concordato oppure no (per la riduzione al 75% dell'imposta).

L'applicazione dà inoltre la possibilità di specificare il numero di mesi nell'anno in cui l'immobile è stato affittato a canone concordato. Un periodo maggiore o uguale a 15 giorni si considera un mese intero.

Riduzione Comodato:

Permette di indicare al calcolatore se l'immobile beneficia o meno della riduzione del 50%.

Occorre selezionare “Si” solo se sono rispettate le condizioni sopra descritte.

Anche in questo caso vi è la possibilità di specificare il numero di mesi nei quali l'immobile è stato concesso in comodato, con la stessa regola dei 15 giorni.

Pubblicato da: Redazione

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